Chiedere la pubblicazione di matrimonio

Descrizione

Chiedere la pubblicazione di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.

La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.

La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.

In Comune di Roncade …

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio nel comune di residenza di uno degli sposi, con congruo anticipo.

I FASE - ISTRUTTORIA: gli sposi devono dare avvio al procedimento trasmettendo all’ufficio di stato civile i seguenti documenti:

1) domanda di pubblicazione di matrimonio 
2) fotocopie fronte e retro dei documenti d’identità
3) documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati:

  • matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto competente sul territorio;
  • minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia;
  • vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da chiedere al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;
  • divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile;
  • matrimonio all'estero: in caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano, dinanzi alle Autorità di tale Paese, deve ritenersi che non via sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. Le pubblicazioni continuano ad essere richieste nel caso di matrimonio celebrato dinanzi alle Autorità italiane, in quanto dette autorità celebrano il rito ai sensi della normativa italiana (per esempio in caso di matrimonio consolare).
  • stranieri: nulla osta al matrimonio ai sensi dell'art. 116 C.C.; cittadini di Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova): nulla osta rilasciato dall’Autorità estera di competenza oppure tramite il Consolato straniero in Italia, senza alcuna legalizzazione. 

(Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all’anagrafe del Comune di residenza).  

  • parenti o affini: dispensa all’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, rilasciata dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

L’ufficio si procura altri documenti necessari, contatta gli sposi e fissa l’appuntamento per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione.

II FASE – PROCEDIMENTO: 

All’appuntamento gli sposi consegneranno, se del caso, gli originali dei documenti che devono essere prodotti direttamente dagli interessati.

Entrambi gli sposi, o persona che ha ricevuto procura speciale, devono presentarsi all’appuntamento concordato. L’ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l’identità degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita e la durata della pubblicazione e provvede all’affissione con atto separato.

NB: Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio. In caso di necessità contattare l'ufficio di stato civile.